ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ____________________________
_______________________________...........
sono presenti
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ARTICOLO 1 – i signori __________________________________________________________________
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dichiarano di voler costituire, come con il presente atto costituiscono ai sensi per gli effetti degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia ,una Fondazione denominata “BANCA CULTURALE DELL’ARTE – DNA ART FIRM in seguito detta - BCA -”.
ARTICOLO 2 – La Fondazione ha sede in _Roma …………..
ARTICOLO 3 – La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili; essa ha come scopo principale quello di promuovere e diffondere ogni utile iniziativa ispirata
Alla certificazione dell’arte tramite il DNA dell’artista.
Verrà in oltre creato un sito apposito, una galleria d’arte specifica e un catalogo specifico per gli artisti che hanno firmato con il DNA i loro quadri, una rivista specifica per il settore …….
In particolare, in coerenza con gli incessanti inviti alla affidabilità delll’attibuzione artistica ,la Fondazione potrà in via indicativa e non esaustiva svolgere le seguenti attività.
2. Approfondire i rapporti tra fede e ragione, tra scienza , coscienza e conoscenza;
3. Promuovere e sviluppare il dialogo e lo scambio inter artistico, umano e tecnico delle varie
espressioni dell’arte.
4. Realizzare, sulla base del progetto ideato, elaborato e conferito alla Fondazione “_da ………” un
nuovo centro di cultura in Roma capitale che diventi faro di attrazione e certezze per il mondo
dell’arte simboleggiante una nuova “Arca d’ Alleanza” tra il mondo della cultura, dell’arte degli
acquirenti e del mondo dei mercanti d’arte.
5.Promuovere e realizzare una Consulta inter artistica che valuti le opere e sostenga i giovani nel loro
processo di evoluzione, crescita e affermazione. La consulta sarà anche la garante della qualità degli
aderenti alla BCA ;
6. Promuovere e realizzare Corsi formativi e specialistici, Seminari e Convegni, Conferenze Mostre,
Vernissages, ed Incontri in ambito culturale, artistico, medico-scientifico (arte come terapia), etico e di
solidarietà sociale;
7. Promuovere e realizzare un Centro polivalente delle arti, in particolare per l’arte Sacra
Contemporanea;
8.Promuovere e realizzare una Biblioteca Multimediale Internazionale delle arti figurative;
9.Promuovere e realizzare l’allestimento di Mostre e Rassegne d’arte, Stagioni Musicali – Teatrali –
Cinematografiche aventi come temi le arti figurative e gli allestimenti scenici ed ambientali;
10.Promuovere Borse di Studio e Stages a sostegno dell’arte e la cultura anche nelle zone diseredate,
povere del mondo;
11. Produrre, divulgare e diffondere tutte le attività della Fondazione e quelle ad essa connesse, con la
produzione e realizzazione di “media editoriali cartacei e o multimediali” diffusi con i mezzi Stampa
– Radio – Televisione – Internet – Telefonia Mobile e quant’altro la tecnologia futura ci metterà a
disposizione;
12.Promuovere e favorire iniziative nel campo della ricerca scientifica, della formazione e della specializzazione dei giovani in materie di impronta umanistica, letteraria, artistica, di fisica e chimica, astronomia, matematica, geometria, architettura e di ingegneria del territorio, nonché nel campo della medicina anche complementare;
13.promuovere iniziative di Cooperazione Internazionale per la valorizzazione di itinerari culturali
artistici antichi e moderni anche in luoghi di culto.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
o svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di impresa in generale ed anche di carattere turistico-religioso, didattico, artistico, artistico-religioso, avvalendosi dell’editoria, degli audiovisivi e della comunicazione in genere;
o Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la raccolta di fondi pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
o Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
o Stipulare concessioni per l’affidamento in gestione delle attività di cui sopra;
o Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui sopra, la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti;
o Costituire, ovvero partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a Società di persone e/o capitali, limitandosi ad una gestione oculata delle partecipazioni, nonché partecipare a Società del medesimo tipo;
o Assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi della Fondazione.
ARTICOLO 4 – Gli organi della Fondazione, il modo di formazione del patrimonio, le modalità di erogazione delle rendite e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, nonché quelle inerenti all’estinzione ed alla devoluzione dei beni, risultano dallo statuto composto di venti articoli che, debitamente firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
ARTICOLO 5 – Al fine di dotare la Fondazione dei mezzi iniziali necessari per il raggiungimento delle scopo , vengono effettuate le seguenti donazioni:
- __________________________________dona alla “FONDAZIONE _____________________” ,_____________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- _______________________________
ARTICOLO 6 – Organi della Fondazione sono:
a. Il Consiglio dei Fondatori;
b. Il Presidente;
c. Il Vice Presidente
d. Il Direttore tecnico artistico
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. L’Assemblea di Partecipazione
I comparenti, agendo quale Consiglio dei Fondatori stabiliscono che il Consiglio di Amministrazione sia composto di cinque membri, nominano quali membri del Consiglio di Amministrazione i sigg._______________________________
____________________________________________________________________________________
- La funzione di Presidente al _____________________________
- La funzione di vice presidente al____________________________
Contestualmente il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sopra nominato all’unanimità attribuisce:
- La funzione di direttore tecnico a ___________________________
Tutti essendo presenti contestualmente accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
ARTICOLO 7 – l’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.
Il primo esercizio finanziario avrà inizio dalla data dell’iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone giuridiche.
ARTICOLO 8 – le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della Fondazione che le assume.
I comparenti autorizzano il Presidente della Fondazione __________________ a compiere tutti gli atti necessari per ottenere il riconoscimento della Fondazione costituita con il presente atto, presentando istanze, documentazioni, memorie eventualmente richiesti dalle competenti autorità amministrative, con ogni più ampio potere anche di apportare al presente atto eventuali modifiche ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dall’Autorità competente.
I comparenti hanno dispensato
Me notaio
STATUTO
Art.1) Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata ““BANCA CULTURALE DELL’ARTE – DNA ART FIRM in seguito detta - BCA -”.
La sede legale della Fondazione è ________________________ .
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli art. 12 e seguenti del codice civile.
Art.2) Scopi
La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili: essa ha come scopo principale quello di promuovere e diffondere ogni utile iniziativa ispirata alla certificazione dell’arte tramite il DNA dell’artista.
Verrà in oltre creato un sito apposito, una galleria d’arte specifica e un cataloco specifico per gli artisti che hanno firmato con il DNA i loro quadri, una rivista specifica per il settore …….
In particolare, in coerenza con gli incessanti inviti alla affidabilità dell’ attibuzione artistica,
la Fondazione potrà in via indicativa e non esaustiva svolgere le seguenti attività.
in via indicativa e non esaustiva svolgere le seguenti attività.
2. Approfondire i rapporti tra arte fede e ragione, tra scienza , coscienza e conoscenza;
3. Promuovere e sviluppare il dialogo e lo scambio inter artistico, umano e tecnico delle varie
espressioni dell’arte.
4. Realizzare, sulla base del progetto ideato, elaborato e conferito alla Fondazione “_da ………” un
nuovo centro di cultura in Roma capitale che diventi faro di attrazione e certezze per il mondo
dell’arte simboleggiante una nuova “Arca d’ Alleanza” tra il mondo della cultura, dell’arte degli
acquirenti e del mondo dei mercanti d’arte.
5.Promuovere e realizzare una Consulta inter artistica che valuti le opere e sostenga i giovani nel loro
processo di evoluzione, crescita e affermazione. La consulta sarà anche la garante della qualità degli
aderenti alla BCA ;
6. Promuovere e realizzare Corsi formativi e specialistici, Seminari e Convegni, Conferenze Mostre,
Vernissages, ed Incontri in ambito culturale, artistico, medico-scientifico (arte come terapia), etico e di
solidarietà sociale;
7. Promuovere e realizzare un Centro polivalente delle arti, in particolare per l’arte Sacra
Contemporanea;
8.Promuovere e realizzare una Biblioteca Multimediale Internazionale delle arti figurative;
9.Promuovere e realizzare l’allestimento di Mostre e Rassegne d’arte, Stagioni Musicali – Teatrali –
Cinematografiche aventi come temi le arti figurative e gli allestimenti scenici ed ambientali;
10.Promuovere Borse di Studio e Stages a sostegno dell’arte e la cultura anche nelle zone diseredate,
povere del mondo;
11. Produrre, divulgare e diffondere tutte le attività della Fondazione e quelle ad essa connesse, con la
produzione e realizzazione di “media editoriali cartacei e o multimediali” diffusi con i mezzi Stampa
– Radio – Televisione – Internet – Telefonia Mobile e quant’altro la tecnologia futura ci metterà a
disposizione;
12.Promuovere e favorire iniziative nel campo della ricerca scientifica, della formazione e della specializzazione dei giovani in materie di impronta umanistica, letteraria, artistica, di fisica e chimica, astronomia, matematica, geometria, architettura e di ingegneria del territorio, nonché nel campo della medicina anche complementare;
13.promuovere iniziative di Cooperazione Internazionale per la valorizzazione di itinerari culturali
artistici antichi e moderni anche in luoghi di culto.
Art.3) Attività accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
o svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di impresa in generale ed anche di carattere turistico-religioso, didattico, artistico, artistico-religioso, avvalendosi dell’editoria, degli audiovisivi e della comunicazione in genere;
o Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la raccolta di fondi pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
o Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
o Stipulare concessioni per l’affidamento in gestione delle attività di cui sopra;
o Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui sopra, la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti;
o Costituire, ovvero partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a Società di persone e/o capitali, limitandosi ad una gestione oculata delle partecipazioni, nonché partecipare a Società del medesimo tipo
o Assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Art.4) Fondatori
Sono Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della Fondazione, o coloro che entrati a far parte della Fondazione in epoche successive, otterranno tale qualifica se ne avranno fatto richiesta entro un anno dalla data di costituzione e ad insindacabile giudizio unanime del Consiglio dei Fondatori. Possono, inoltre, divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata all’unanimità del Consiglio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private , e gli Enti che contribuiscono al fondo e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dei Fondatori .
Art. 5) Aderenti
Possono ottenere la qualifica di “aderenti” persone fisiche e giuridiche nazionali ed internazionali previa domanda e successiva accettazione da parte del Consiglio dei Fondatori.Non hanno dirito di voto ma solo di parere consultivo motivato per iscritto
Art. 6) Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “sostenitori” sia a livello nazionale che internazionale, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche , privati , Enti, che contribuiscono con un apporto agli scopi della Fondazione che verrà determinato dal Consiglio dei Fondatori, ovvero con un attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Non hanno diritto di voto ma possono entrare in eventuali commissioni in base alle loro caratteristiche professionali.
Art. 7) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dai conferimenti previsti nell’atto costitutivo:
da fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni immobili e mobili, in particolare opere d’arte, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
da proventi e rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
da contributi al fondo di dotazione proveniente dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
da ogni altra sopravvenienza attiva accertata dall’Organo competente per destinarle al fondo patrimoniale.
Art.8) Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
dalle rendite e dai proventi e dalle attività della Fondazione medesima;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da eventuali altri contributi conferiti dalla P.A. da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
dai contributi e dalle quote associative dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.9) Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
il Consiglio dei Fondatori;
il Presidente;
il Vice Presidente
Il Direttore Tecnico artistico
il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea di partecipazione.
Art.10) Consiglio dei Fondatori
Il Consiglio dei Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell’art. 4.
La carica di membro del Consiglio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Segretariato Generale.
Il Consiglio dei Fondatori ha il compito di :
stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 4,5 e 6 possano divenire Fondatori, Aderenti, Sostenitori;
stabilire i criteri per la costituzione e l’elezione degli organi di tutti i Comitati, che con varie funzioni, promuovono gli scopi e le attività alla Fondazione;
procedere all’attribuzione della qualifica di fondatore a norma del disposto dell’art. 4 del presente Statuto;
determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposti dal Presidente
deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie ;
deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione (non ha diritto di voto ma può esprimere parere consultivo su richiesta dei Fondatori).
Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta se ne presenta l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o tramite posta certificata.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro.
Il Consiglio dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Delle adunanze del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretari.
Art.12) Presidente
Egli viene nominato dal Consiglio dei Fondatori, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni sia a livello nazionale che internazionale con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative delle Fondazione.
Egli inoltre, sottopone al Consiglio dei Fondatori le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
Art. 14) Direttore tecnico
Il Direttore Tecnico è responsabile operativo delle attività progettuali e direzioni lavori, calcoli strutturali e tutte quelle competenze professionali che competono alla figura professionale dell’architetto
Art.15) Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art.16) Assemblea di Partecipazione
L’Assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti a dai sostenitori, e si riunisce almeno una volta l’anno.
Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.
L’Assemblea elegge due membri del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei fondatori.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
Art.17) Esercizio e Bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea di Partecipazione approva il Bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo, rispettivamente , entro il 31 gennaio ed entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Il Bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi e tutti i fondatori accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositato nei modi di legge.
Gli impegni si spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 18) Arbitrato
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione validità saranno definite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati da Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri procederanno in via irrituale a secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà a Roma.
Art.19) Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità umanitarie o di pubbliche utilità.
Art.20) Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia
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